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Riconoscimento professionale: un passo avanti

ADI ha ottenuto nelle scorse settimane l’iscrizione al registro del Ministero per lo Sviluppo Economico delle associazioni delle cosiddette “professioni non organizzate” e cioè delle attività professionali per le quali non è richiesta l’iscrizione obbligatoria in albi (le "professioni ordinistiche"). È una tappa importante di un cammino – quello del riconoscimento istituzionale della professione dei designer – che tuttavia non è ancora concluso. Abbiamo chiesto all'avv. Roberto Betti, che segue per l'ADI gli aspetti giuridici e istituzionali di questo percorso, di fare il punto sui risultati raggiunti.


"Il registro", precisa l'avv. Betti, "è stato istituito dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, legge che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce in termini generali e regolamenta le attività libero-professionali diverse da quelle per le quali è prevista l’iscrizione in albi o elenchi obbligatori.

"Tale provvedimento costituisce una vera e propria svolta storica nel mondo di tali realtà professionali, molte delle quali frutto dell’evoluzione sociale, tecnica e organizzativa nata dalla cosiddetta new economy. Esso consegue peraltro ad un lungo e defatigante iter parlamentare.

"La legge, in effetti, non prevede esclusive o nuove attività riservate. Essa riconosce la legittima esistenza delle professioni non regolamentate e delle associazioni che dette professioni rappresentano, senza imporre l’esclusività della rappresentanza, né l’obbligo di iscrizione dei professionisti a tali associazioni, ciò nello spirito del pieno riconoscimento della libertà di iniziativa e del libero svolgimento di attività lavorative autonome,sancito dalla nostra legislazione civilistica e dall’ordinamento comunitario.

"Ciascuno può quindi, autonomamente o attraverso rapporti associativi e societari con altri professionisti, svolgere liberamente attività professionali indipendentemente dall’iscrizione ad albi, registri o associazioni di categoria o da uno specifico riconoscimento legale del tipo di professione posta in essere, ferma restando ovviamente la riserva per le professioni regolamentate. Tuttavia, gli aderenti ad associazioni di categoria che, in possesso di particolari requisiti, sono iscritte al registro del MISE, possono beneficiare di un sistema di pubblicità e certificazione che li qualificherà di fronte al mercato in maniera sicuramente più completa ed avanzata rispetto agli altri operatori.

"Le associazioni iscritte in tale elenco, devono prevedere:

  1. l’obbligo di formazione permanente dei propri iscritti;
  2. la predisposizione di un codice di condotta e l’adesione dei propri iscritti a tale codice;
  3. il titolo di studio necessario per svolgere le singole attività professionali;
  4. l’attivazione di forme di tutela del cliente-consumatore, con particolare riferimento all’istituzione di uno sportello di informazione e gestione del contenzioso;
  5. una struttura tecnico-scientifica preposta al raggiungimento delle finalità associative ed alle attività formative;
  6. un organo preposto al controllo dell’attività professionale degli associati ed alla irrogazione delle eventuali sanzioni;
  7. la possibilità di acquisire e mantenere la certificazione delle competenze professionali emessa dall’ente nazionale di certificazione; tale certificazione non è peraltro obbligatoria ai sensi della legge n. 4/2013;
  8. la copertura assicurativa per la responsabilità professionale;anche la copertura assicurativa non è obbligatoria ai sensi della legge.

"ADI, anche grazie alle recenti modifiche statutarie, ha risposto compiutamente alle prescrizioni obbligatorie di cui ai punti da 1 a 6 ed ha quindi ottenuto l’inclusione nell’elenco sopradetto.

"A seguito dell’iscrizione dell’ADI nel registro del MISE, gli associati ADI dovranno, in particolare:

  1. seguire il programma di formazione predisposto dall’Associazione;
  2. aderire al codice deontologico

Al completamento delle relative procedure che ADI definirà, gli associati stessi avranno la facoltà di ottenere da ADI l’attestazione:

  • della loro iscrizione all’Associazione
  • del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione all’Associazione
  • del possesso degli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare
  • del sistema di garanzie fornite dall’Associazione all’utente (in particolare, lo sportello del consumatore)

"Il professionista associato ad ADI può evidenziare all’utenza tale attestazione ed ha l’obbligo di indicare il numero di iscrizione all’Associazione.Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 4/2013, il professionista è tenuto a contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge.

"Si apre quindi uno scenario ricco di interesse edi maggiore visibilità per coloro che esercitano o intendono esercitare attività professionali non ordinistiche, come pure per le associazioni che li rappresentano; tali attività non sono più relegate ad un ruolo marginale e secondario rispetto alle professioni tradizionali, ma acquisiscono piena dignitàsotto il profilo del riconoscimento istituzionale, dei requisiti qualitativi e dell’affidabilità nei confronti del mercato degli utilizzatori."
 

MISE: l'elenco delle associazioni professionali 
che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi