| Codice di autodisciplina
| IL CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN Le regole di etica e di comportamento qui indicate sono state elaborate dal Giurì del Design istituito da ADI e da Confindustria per evitare i comportamenti sleali nel campo del disegno industriale. L'iscrizione all'ADI Associazione per il Disegno Industriale comporta l'accettazione integrale del Codice di Autodisciplina del Design ai sensi dell'art. 2 del Codice stesso, con l'impegno a rispettarne i principi, le procedure regolamentari e le decisioni del Giurì del design. |
|
|
| Premessa |
|
L'Associazione per il Disegno Industriale (ADI) e la Confindustria, considerato che i problemi relativi alla tutela del disegno industriale sono sempre più rilevanti; considerato che la tutela offerta al disegno industriale dal sistema giuridico nazionale attualmente vigente non soddisfa i diversi operatori del settore; considerato che la recente disciplina comunitaria richiede una maggior competenza nella determinazione dei casi di violazioni di privative registrate e non registrate (in relazione al concetto di utilizzatore informato e in relazione alla determinazione dei margini di libertà del creatore nel settore di specifico riferimento), considerato il riconoscimento fatto dall'Autorità Giudiziaria alle regole contenute nei codici di autodisciplina quali espressione dell'etica professionale e commerciale, costituendo parametri di valutazione della correttezza professionale tutelati dal sistema giuridico nazionale, hanno promosso una autoregolamentazione della materia e istituito un Giurì per la sua applicazione, formulando il seguente CODICE DI AUTODISCIPLINA DEL DESIGN
Torna all'indice |
Comportamenti sleali
5. Deve essere evitata l'imitazione nonché lo sfruttamento sistematico delle forme, delle linee, dei colori e comunque degli elementi significativi degli oggetti di disegno industriale altrui. Il principio va applicato con particolare rigore allorché i comportamenti imitativi possano trarre in inganno il consumatore sulla provenienza dei prodotti. Istanza
7. Gli elementi posti a fondamento dell'istanza inoltrata al Giurì devono essere tali da incidere su di un interesse attuale, anche di natura morale. 8. Nel procedimento relativo ad una controversia sottoposta all'esame del Giurì possono intervenire, oltre all'istante ed alla convenuta, altre parti che vi abbiano interesse presentando un'istanza di intervento avente ad esclusivo oggetto l'adesione, anche parziale, alle conclusioni di una delle parti principali. 9. Il Giurì è composto da undici membri effettivi: I giuristi e gli esperti sono scelti a maggioranza dei sei membri precedenti. I membri del Giurì restano in carica per due anni e sono riconfermabili. Il Giurì nomina tra i suoi membri il Presidente, che deve essere un giurista, e un Vicepresidente e uno o più istruttori per ogni caso o per un determinato periodo. Ogni membro che si trovi in una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità per qualsiasi motivo con i soggetti e/o l'oggetto relativi ad un'istanza presentata al Giurì, si astiene dal partecipare al collegio giudicante. Il Giurì provvede ai casi di incompatibilità nominando membri supplenti ogni volta che lo ritiene opportuno. 10. I membri del Giurì svolgono le loro funzioni secondo il libero convincimento e non in rappresentanza di interessi di categoria. Essi sono tenuti alla diligenza del mandatario gratuito. 11. Il Giurì esamina le controversie che gli vengono sottoposte e si pronuncia su di esse. Su concorde richiesta delle parti il Giurì può costituirsi in Collegio arbitrale decidendo con un lodo. 12. Il Giurì può esprimere Pareri su questioni concernenti la protezione giuridica del disegno industriale. La richiesta può anche essere formulata dall'Autorità Giudiziaria ordinaria allo scopo di richiedere, nella pendenza di una procedura cautelare o ordinaria, che il Giurì si esprima in merito alla determinazione dell'oggetto e dei requisiti di protezione. Torna all'indice Disposizioni regolamentari
14. Ricevuta l'istanza, il presidente del Giurì dispone quale procedura debba essere seguita. L'istruttore provvede a istruire le controversie a lui affidate dal Giurì e dispone la comunicazione alle parti interessate che convoca davanti al Giurì per la discussione orale, preceduta eventualmente da scambi di memorie. 15. La domanda in ordine ad una controversia sottoposta alla normativa del Codice di autodisciplina deve essere indirizzata al Giurì, deve contenere l'indicazione del nome e della sede o domicilio dell'istante, la qualifica del firmatario dell'istanza stessa, gli elementi di identificazione della parte avverso la quale l'istanza viene proposta, l'oggetto dell'istanza, le conclusioni ed una esposizione, anche sommaria, dei motivi invocati a fondamento della domanda. 16. Alla istanza presentata al Giurì la parte attrice deve allegare la documentazione relativa all'oggetto della domanda ed ogni altro elemento necessario e/o utile alla decisione della controversia. Se l'istanza viene inoltrata senza la necessaria documentazione, il presidente del Giurì invita l'istante a produrla fissando un termine ragionevole. Il presidente del Giurì può altresì fissare alla convenuta un termine per la presentazione di una memoria difensiva e della relativa documentazione. Il mancato rispetto dei termini non può essere eccepito quale causa di decadenza nell'ipotesi che l'interessata provi che il ritardo è dovuto a ragioni a lei non imputabili o di forza maggiore. 17. L'istanza e i documenti allegati dovranno essere prodotti in tante copie quanti sono i componenti la sezione giudicante del Giurì, più due copie destinate all'archivio del Giurì di autodisciplina, salvo diversa disposizione del presidente o dell'istruttore. I documenti allegati all'istanza che siano redatti in una lingua straniera diversa dal francese e dall'inglese dovranno essere accompagnati da una traduzione giurata. 18. Il presidente del Giurì può chiedere anche a soggetti (persone fisiche, società o enti) che non siano parti della controversia le informazioni ritenute necessarie al fine di poter formulare la decisione finale. Torna all'indice Decisione
20. Il Giurì ha, in ogni caso, la facoltà di disporre, mediante ordinanza il differimento della discussione, o anche della decisione, ad altra seduta. 21. Il dispositivo della decisione dovrà essere comunicato alle parti intervenute entro otto giorni lavorativi dalla sua pronuncia. La motivazione dovrà essere depositata entro 30 giorni. Le decisioni del Giurì sono definitive. 22. Il Giurì, una volta adito, ha l'obbligo di pronunciarsi in merito alla controversia, salva la possibilità di dichiarare l'insussistenza di sufficienti elementi per formulare la decisione. 23. Le decisioni del Giurì sono motivate. La stesura della decisione è affidata all'Istruttore nella controversia o ad altro componente del Giurì designato quale estensore della decisione. Torna all'indice Disposizioni finali
25. L'attivazione del procedimento davanti al Giurì comporterà, fatta salva ogni ulteriore eventuale maggiore spesa indicata nella decisione finale, il pagamento di una somma (a rimborso della spese di segreteria e di istruttoria legate al funzionamento del collegio) che sarà indicata, all'inizio di ogni anno, con apposita delibera del Giurì. 26. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, che sia indispensabile al buon funzionamento del Giurì, i componenti del collegio medesimo potranno, all'unanimità, deliberare le eventuali integrazioni, da sottoporre all'approvazione e ratifica dei soggetti promotori del Codice. Torna all'indice |