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Cura Italia: aziende e professionisti

I provvedimenti per l’economia e il lavoro nel decreto sul Covid-19. Smentita ogni ipotesi di "click day".


Il Presidente della Repubblica ha emanato il 17 marzo il DL 18/2020 proposto dal governo che, con il potenziamento del Servizio sanitario nazionale, prevede misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese. Il decreto è entrato immediatamente in vigore.

Confcommercio Professioni, con il sostegno attivo di ADI e delle altre realtà affiliate, ha contribuito a definire le misure straordinarie a sostegno del lavoro e della liquidità di imprese e professionisti.

Il decreto interviene con alcune misure di sostegno all’occupazione e di supporto al credito. Al contempo prevede la sospensione di alcuni obblighi di versamento per tributi e contributi, e di altri adempimenti fiscali, e include incentivi fiscali per la sanificazione dei luoghi di lavoro.

A partire dalle note esplicative di Confcommercio Professioni, ecco alcuni temi di maggior interesse per i soci ADI:

  • Sono previsti incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale (art. 5) ed è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 15).
  • Sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), le mascherine chirurgiche reperibili in commercio; è autorizzato l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16).
  • È prevista la cassa integrazione (CIG) in deroga per un periodo massimo di 9 settimane, per tutto il territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, previo accordo sindacale anche in via telematica. Tale accordo non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. È escluso il lavoro domestico. Accordata la CIG ordinaria, per lo stesso periodo, sia per le imprese che hanno dovuto sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza, sia per quelle già in CIG straordinaria. Viene poi introdotta la possibilità di usufruire dell’assegno ordinario per le imprese che hanno in corso l’adozione dell'assegno di solidarietà (artt. 19-22).
  • Congedi parentali per 15 giorni al 50 per cento del trattamento retributivo o buoni per il baby-sitting, fino a 600 euro sono previsti per i genitori lavoratori, compresi quelli iscritti alla Gestione separata INPS, per figli di età fino a 12 anni o con disabilità (art. 23).
  • Ai professionisti titolari di partita IVA, in Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie viene garantito un indennizzo non tassabile di 600 euro (per il mese di marzo, ma se sarà il caso anche nei mesi seguenti) che sarà corrisposto dall’INPS previa domanda e fino a esaurimento dei fondi stanziati (art. 27). Per i professionisti iscritti a un Ordine viene invece istituito un “Fondo per il resisto di ultima istanza” di 300 milioni di euro, con il quale saranno coperti gli indennizzi in base a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro (art. 44).
  • I finanziamenti a micro, piccole e medie imprese, a cui sono stati equiparati anche i professionisti, usufruiranno di una moratoria (art. 56) e sarà facilitata l’erogazione di garanzie per i finanziamenti a carico del Fondo Centrale di Garanzia a lavoratori autonomi e liberi professionisti (art. 49). Semplificate ed estese ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33%, le procedure per i mutui prima casa (art. 54).
  • Gli adempimenti fiscali e contributivi sono sospesi, senza limiti di fatturato per i settori più colpiti oppure con fatturato fino a 2 milioni di euro per gli altri contribuenti, secondo i tempi e le modalità specificate (artt. 60-62). I professionisti senza dipendenti, con ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente non superiori a 400.000 euro, non sono tenuti ad applicare alle loro fatture di marzo e aprile la ritenuta d’acconto (art. 62, comma 7).
  • Gli accertamenti, la liquidazione e i controlli sono sospesi fino al 31 maggio (art. 67), così come sono sospesi i termini per la riscossione delle cartelle esattoriali (art. 68).
  • Un credito d’imposta viene infine introdotto per le attività di sanificazione dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, tanto per le imprese quanto per i professionisti (art. 64).

Un protocollo sottoscritto da imprese e sindacati

Questi provvedimenti si aggiungono a quelli del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento al Covid-19 nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 14 marzo dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali confederali su invito del governo.

Qui, tra i punti salienti, gli obblighi di informazione ai lavoratori e a chiunque entri in azienda sulle precauzioni indispensabili: rimanere a casa in presenza di febbre oltre i 37,5° o di altri sintomi influenzali, l’obbligo di dichiarare tempestivamente di non poter entrare in azienda (è prevista la possibilità di misurare la temperatura all’ingresso in azienda) e la preclusione dell’ingresso in azienda a chi abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti positivi al Covid-18 o provenienti da zone considerate a rischio dall’OMS.

Sono precisati i casi in cui occorre procedere alla pulizia dell’azienda, con la possibilità di ricorrere, in caso di chiusura degli impianti, agli ammortizzatori sociali, le regole di igiene personale (con l’obbligo da parte del datore di lavoro di fornire detergenti adeguati, e l’uso dei “presidi” antivirus (tra cui le mascherine): secondo le prescrizioni dell’OMS non vanno usati dai soggetti asintomatici ma sono necessarie dove non si possa mantenere la distanza di 1 metro tra le persone.

Lo svolgimento del lavoro viene orientato allo smart working, con la rimodulazione dei turni, l’utilizzo di ferie maturate, anche in assenza di specifici accordi sindacali.

Il mancato compimento di corsi di formazione professionale o abilitante per i ruoli in materia di salute e sicurezza (per esempio responsabili antincendio e primo soccorso) non pregiudica la possibilità di continuare a svolgere questi ruoli.

Non ci sarà nessun click day

Smentita l'interpretazione di una dichiarazione dell'INPS, diffusa dopo la pubblicazione del decreto, in cui si sarebbe annunciato che la presentazione via web delle domande per gli indennizzi sarebbe stata concentrata in un'unico giorno: un "click day". È lo stesso INPS a precisare in un comunicato del 19 marzo che "non c’è nessun click day inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande di prestazioni. Avremo domande aperte a tutti, ed un giorno di inizio, con un click".

Ancora l'INPS precisa che "il congedo parentale per i lavoratori dipendenti è già attivo, e ad oggi l’Istituto registra circa 100 mila richieste di congedo con periodi dal 5 marzo. Le procedure per la Cassa integrazione, sia quella ordinaria che la deroga, sono consolidate e ulteriormente semplificate. I congedi per la gestione separata, gli autonomi, e i cinque indennizzi per professionisti e co.co.co, lavoratori autonomi, turismo, agricoli e spettacolo, saranno operativi nei prossimi giorni. Le procedure e la domanda per il bonus babysitter sono in fase di avvio".

È in ogni caso necessario, per chi non se ne fosse ancora dotato, richiedere all'INPS  il PIN, il codice che permette di accedere ai servizi dell'istituto via computer: qui inizia nel portale web INPS la procedura per ottenerlo.

 

Il decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18)

Protocollo di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro