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Professioni non organizzate: la legge è in vigore dal 10 febbraio

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sarà in vigore dal 10 febbraio 2013 la legge che, dopo un percorso ultradecennale, dà un quadro normativo alle professioni di contenuto prevalentemente intellettuale non organizzate in ordini o collegi (come quella del designer) e prevede il ruolo delle relative associazioni.


Come annunciato la legge (14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013) prevede tra l'altro che le associazioni professionali debbano garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi; la dialettica democratica tra gli associati; l’osservanza dei principi deontologici, con l’adozione di un codice di condotta che preveda sanzioni disciplinari; l’obbligo per i soci di aggiornamento professionale costante, da verificare periodicamente; una struttura tecnico-scientifica adeguata alle finalità dell’associazione.
 
Un elenco delle associazioni che dichiareranno, sotto la responsabilità dei propri rappresentanti legali, di essere in possesso di questi requisiti verrà pubblicato sul sito del ministero dello Sviluppo Economico.
 
L'ADI ha da tempo avviato al suo interno un processo di revisione delle proprie regole istituzionali che le permetterà presto di allinearsi al profilo stabilito da questa legge.

Nel quadro dell'attenzione a questi problemi ADI ha anche stretto da tempo un accordo con Federprofessional, associazione per la promozione delle professionalità indipendenti, che offre tra l'altro ai soci consulenze fiscali, servizi assicurativi e di formazione a prezzi di favore.

In particolare, per quanto riguarda gli adempimenti più urgenti previsti dalla nuova legge, Federprofessional sottolinea un obbligo per tutti i professionisti: quello di indicare nei propri documenti il riferimento alla legge stessa:

"La legge contiene tuttavia disposizioni che sono direttamente ed immediatamente applicabili alle persone fisiche che svolgono tali attività professionali, indipendentemente dalla loro appartenenza a dette associazioni.

"In particolare, la norma di cui all’art. 1, comma 3, della legge impone a ciascun professionista “non organizzato in ordini e collegi” di contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, alla legge stessa.

"Il mancato rispetto dell’obbligo costituisce pratica commerciale scorretta ed è sanzionabile ai sensi del titolo III della parte II del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) che prevede, fra l’altro, pesanti sanzioni pecuniarie nei confronti degli inadempienti.

"E’ quindi importante che tutti i professionisti e, in linea generale, gli esercenti attività di lavoro autonomo che rientrano nella suindicata tipologia, si adeguino immediatamente alle prescrizioni di detta norma.

"In mancanza attualmente di chiarimenti ufficiali, si suggerisce di inserire nella documentazione prevista dalla norma la dizione

attività professionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4


 
 
Legge 14 gennaio 2013, n. 4