"Il registro", precisa l'avv. Betti, "è stato istituito dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, legge che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce in termini generali e regolamenta le attività libero-professionali diverse da quelle per le quali è prevista l’iscrizione in albi o elenchi obbligatori.
"Tale provvedimento costituisce una vera e propria svolta storica nel mondo di tali realtà professionali, molte delle quali frutto dell’evoluzione sociale, tecnica e organizzativa nata dalla cosiddetta new economy. Esso consegue peraltro ad un lungo e defatigante iter parlamentare.
"La legge, in effetti, non prevede esclusive o nuove attività riservate. Essa riconosce la legittima esistenza delle professioni non regolamentate e delle associazioni che dette professioni rappresentano, senza imporre l’esclusività della rappresentanza, né l’obbligo di iscrizione dei professionisti a tali associazioni, ciò nello spirito del pieno riconoscimento della libertà di iniziativa e del libero svolgimento di attività lavorative autonome,sancito dalla nostra legislazione civilistica e dall’ordinamento comunitario.
"Ciascuno può quindi, autonomamente o attraverso rapporti associativi e societari con altri professionisti, svolgere liberamente attività professionali indipendentemente dall’iscrizione ad albi, registri o associazioni di categoria o da uno specifico riconoscimento legale del tipo di professione posta in essere, ferma restando ovviamente la riserva per le professioni regolamentate. Tuttavia, gli aderenti ad associazioni di categoria che, in possesso di particolari requisiti, sono iscritte al registro del MISE, possono beneficiare di un sistema di pubblicità e certificazione che li qualificherà di fronte al mercato in maniera sicuramente più completa ed avanzata rispetto agli altri operatori.
"Le associazioni iscritte in tale elenco, devono prevedere:
"ADI, anche grazie alle recenti modifiche statutarie, ha risposto compiutamente alle prescrizioni obbligatorie di cui ai punti da 1 a 6 ed ha quindi ottenuto l’inclusione nell’elenco sopradetto.
"A seguito dell’iscrizione dell’ADI nel registro del MISE, gli associati ADI dovranno, in particolare:
Al completamento delle relative procedure che ADI definirà, gli associati stessi avranno la facoltà di ottenere da ADI l’attestazione:
"Il professionista associato ad ADI può evidenziare all’utenza tale attestazione ed ha l’obbligo di indicare il numero di iscrizione all’Associazione.Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 4/2013, il professionista è tenuto a contraddistinguere la propria attività in ogni documento e rapporto scritto con il cliente con l’espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della legge.
"Si apre quindi uno scenario ricco di interesse edi maggiore visibilità per coloro che esercitano o intendono esercitare attività professionali non ordinistiche, come pure per le associazioni che li rappresentano; tali attività non sono più relegate ad un ruolo marginale e secondario rispetto alle professioni tradizionali, ma acquisiscono piena dignitàsotto il profilo del riconoscimento istituzionale, dei requisiti qualitativi e dell’affidabilità nei confronti del mercato degli utilizzatori."
MISE: l'elenco delle associazioni professionali
che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi