MA NON E' ANCORA FINITA!

Via libera del Senato a chi copia il design: il 14 febbraio è stata approvata una formulazione dell'articolo 22 bis del “decreto Milleproroghe” che permette di continuare per altri 13 anni a copiare i prodotti di design di chiara fama creati prima del 2001, continuando a contraddire una Direttiva comunitaria europea.


Ma non si ferma la campagna di mobilitazione lanciata il 1 febbraio da ADI e Fondazione ADI, con tutte le aziende del design, con i progettisti autori e creatori dei prodotti, con Confindustria, Assarredo, Assoluce, Indicam, Fondazione Valore Italia, Fondazione Altagamma.





Questa la posizione di ADI, condivisa da tutti i suoi soci ed espressa nei giorni scorsi ai parlamentari coinvolti nell'esame del testo del decreto:


 

  • È importante che si valuti il fatto che quanto disposto dall’ articolo 22 bis  comporta una grave lesione al Diritto Comunitario che sottoporrebbe ancora una volta l’Italia a una certa procedura d’infrazione da parte della Commissione Europea. L’articolo stabilisce infatti di portare da cinque a quindici anni la moratoria sull’applicazione della protezione di diritto d’autore delle opere di design introdotta in Italia nel 2001 in attuazione della Direttiva n. 98/71 CE, e ciò è manifestamente contrario a tale Direttiva e quindi illegittimo.
  • Il tema ha già formato oggetto di una sentenza della Corte di Giustizia UE, 27 gennaio 2011, nel procedimento C-168/09, che ha preso espressamente in esame la possibilità per l’Italia di rinviare l’applicazione della protezione di diritto d’autore sulle opere di design e ha espressamente escluso la legittimità di una moratoria decennale (come quella originariamente prevista dal legislatore italiano), rilevando che:

a) “L’inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell’attività nei limiti dell’uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte” (punto 62 della decisione);

b) “Una moratoria decennale della protezione del diritto d’autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un’opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell’autore – l’applicazione della tutela del diritto d’autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo” (punto 63 della decisione)

  • La Corte ha quindi concluso che “L’art. 17 della direttiva 98/71 dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d’autore, vuoi per un periodo sostanziale di dieci anni, vuoi totalmente, i disegni e modelli che, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia fabbricato o commercializzato nel territorio nazionale prodotti realizzati secondo detti disegni e modelli, e ciò a prescindere dalla data di compimento di tali atti”.
  • Dunque, se è illegittima una moratoria di dieci anni, a fortiori è illegittima una moratoria di quindici anni [l'art. 22 bis, nella versione approvata al Senato, ha poi stabilito una proroga più breve,: 13 anni].
  • Il termine di cinque anni previsto dal vigente art. 239 CPI, adottato proprio per conformarsi alla Direttiva, corrisponde testualmente alle indicazioni dell’Avvocato Generale UE Bot, nelle sue conclusioni presentare nella causa richiamata.
 
La protesta dell'ADI sulla stampa e sul web

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